sabato 16/05/2026, 17:36

    Il 22 e 23 marzo la popolazione italiana è chiamata ad approvare la riforma della giustizia proposta dal Consiglio dei Ministri; la riforma infatti è stata approvata dal Parlamento, ma non con la maggioranza dei due terzi in ciascuna Camera, necessaria affinché non si dovesse passare per l’istituto referendario confermativo.

    Il testo del quesito referendario è quello proposto dal Comitato che ha lanciato il referendum popolare, raccogliendo a tempo record le 500mila firme necessarie:

    “Approvate il testo della legge di revisione degli articoli 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo “norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?”

    La risposta possibile, come sappiamo, è soltanto: Sì o No.

    In questo articolo offriamo ai lettori il testo integrale della riforma e la comparazione con gli attuali articoli della Costituzione, in modo da poter vedere con chiarezza cosa cambia a livello testuale. Sulle ragioni che avevano portato a promuovere una consultazione popolare avevamo intervistato, qualche settimana fa, Carlo Guglielmi del comitato promotore.


    Il testo della riforma della magistratura

    Avvertenza:

    Il testo della legge costituzionale è stato approvato dal Senato della Repubblica, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 30 ottobre 2025, e dalla Camera dei deputati, in seconda votazione, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, nella seduta del 18 settembre 2025. Entro tre mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del testo seguente, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila
    elettori, o cinque Consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare. Il presente comunicato è stato redatto ai sensi dell’art. 3 della legge 25 maggio 1970, n. 352.

    Art. 1 – Modifica all’articolo 87 della Costituzione

    1. All’articolo 87, decimo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente».

    Come diventerebbe il testo dell’articolo 87 della Costituzione?

    Gira la carta e leggi (le novità sono evidenziate in arancione)

    Ecco come sarebbe il nuovo testo dell’articolo 87 della Costituzione:


    Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l’unità nazionale.
    Può inviare messaggi alle Camere.
    Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.
    Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
    Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
    Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
    Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.
    Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l’autorizzazione delle Camere.
    Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere [cfr. art. 78].
    Presiede il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura inquirente.
    Può concedere grazia e commutare le pene.
    Conferisce le onorificenze della Repubblica.


    Art. 2 – Modifica all’articolo 102 della Costituzione

    1. All’articolo 102, primo comma, della Costituzione sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti».

    Come diventerebbe il testo dell’articolo 102?

    Gira la carta e leggi (le novità sono evidenziate in arancione)

    Ecco come diventerebbe il testo dell’articolo 102 della Costituzione:

    La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario, le quali disciplinano altresì le distinte carriere dei magistrati giudicanti e requirenti.

    Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura.

    La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.


    Art. 3 – Modifica dell’articolo 104 della Costituzione

    1. L’articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 104 – La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente. Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.
    Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
    Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.
    Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.
    I componenti non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale».

    Come cambierebbe l’articolo 104 della Costituzione?

    Gira la carta e leggi

    Ecco come cambierebbe l’articolo 104 della Costituzione:

    La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere ed è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente.

    Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica Il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente sono presieduti dal Presidente della Repubblica.

    Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.

    Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge.

    Il Consiglio elegge un vicepresidente fra i componenti designati dal Parlamento. Ciascun Consiglio elegge il proprio vicepresidente tra i componenti designati mediante sorteggio dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.

    I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. I componenti designati mediante sorteggio durano in carica quattro anni e non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva.

    I componenti Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.


    Art. 4 – Modifica dell’articolo 105 della Costituzione

    1. L’articolo 105 della Costituzione è sostituito dal seguente:
    «Art. 105. – Spettano a ciascun Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme sull’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti, le valutazioni di professionalita’ e i conferimenti di funzioni nei riguardi dei magistrati.
    La giurisdizione disciplinare nei riguardi dei magistrati ordinari, giudicanti e requirenti, e’ attribuita all’Alta Corte disciplinare.
    L’Alta Corte e’ composta da quindici giudici tre dei quali nominati dal Presidente della Repubblica tra professori ordinari di universita’ in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonche’ da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimita’.
    L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal Presidente della Repubblica o estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune.
    I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni. L’incarico non puo’ essere rinnovato.
    L’ufficio di giudice dell’Alta Corte e’ incompatibile con quelli di membro del Parlamento, del Parlamento europeo, di un Consiglio regionale e del Governo, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica e ufficio indicati dalla legge.
    Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte in prima istanza e’ ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte, che giudica senza la partecipazione dei componenti che hanno concorso a pronunciare la decisione impugnata.
    La legge determina gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indica la composizione dei collegi, stabilisce le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte e assicura che i magistrati giudicanti o requirenti siano rappresentati nel collegio».

    Come cambierebbe l’articolo 105 della Costituzione?

    Gira la carta e leggi.

    L’articolo 105 attuale è molto breve, ecco il testo:

    Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

    Confrontalo con il nuovo testo qui su e troverai già in evidenza tutte le novità, legate all’istituzione di un nuovo organismo detto “Alta Corte Disciplinare”.


    Art. 5 – Modifiche all’articolo 106 della Costituzione

    1. All’articolo 106, terzo comma, della Costituzione sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) dopo le parole: «della magistratura» è inserita la seguente: «giudicante»;
    b) dopo le parole: «materie giuridiche» sono inserite le seguenti: «, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni».

    Come cambierebbe l’articolo 106 della Costituzione?

    Gira la carta e leggi (in arancione le novità inserite dalla riforma)

    Ecco come cambierebbe il testo dell’articolo 106:

    Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.

    La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli.

    Su designazione del Consiglio superiore della magistratura giudicante possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche, magistrati appartenenti alla magistratura requirente con almeno quindici anni di esercizio delle funzioni e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.


    Art. 6 – Modifica all’articolo 107 della Costituzione

    1. All’articolo 107, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del rispettivo Consiglio».

    Come cambierebbe l’articolo 107 della Costituzione?

    Gira la carta e leggi.

    Ecco come cambierebbe l’articolo 107 della Costituzione:

    I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso.

    Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare.

    I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.

    Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.


    Art. 7 – Modifica all’articolo 110 della Costituzione

    1. All’articolo 110, primo comma, della Costituzione, le parole: «del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun Consiglio».

    Come cambierebbe l’articolo 110?

    Gira la carta e scoprilo

    Ecco come cambierebbe l’articolo 110 della Costituzione?

    Ferme le competenze del di ciascun Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

    Art. 8 – Disposizioni transitorie

    1. Le leggi sul Consiglio superiore della magistratura, sull’ordinamento giudiziario e sulla giurisdizione disciplinare sono adeguate alle disposizioni della presente legge costituzionale entro un anno dalla data della sua entrata in vigore.
    2. Fino alla data di entrata in vigore delle leggi di cui al comma 1 continuano a osservarsi, nelle materie ivi indicate, le norme vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
    costituzionale.

    Se hai apprezzato questo articolo o ti è parso interessante, sostieni il nostro lavoro con un contributo libero. Grazie!

    1 commento

    1. Pingback: 2026.03 Marzo (16 – 20 marzo) – Senti le rane che cantano

    Leave A Reply