lunedì 27/04/2026, 14:42

    Proprio alla vigilia dell’ottantunesimo anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazifascismo, avvenuta grazie alle formazioni partigiane, viene definitivamente approvato il quinto decreto di stampo securitario dell’era Meloni. Dopo i decreti anti-rave (2022), Cutro (2023), Caivano e il primo decreto sicurezza (2025), il nuovo intervento, che ha concluso il suo iter legislativo con la conversione in legge alla Camera dei Deputati, consolida una linea politica che affronta questioni cruciali, dalla marginalità urbana al conflitto sociale, fino alla povertà, con un’unica, universale e ormai consueta panacea: l’inasprimento degli strumenti repressivi.

    L’iter di questo nuovo pacchetto di norme è stato più tortuoso del solito. Varato come decreto-legge dal Consiglio dei ministri il 5 febbraio, sull’onda delle polemiche seguite agli scontri di Torino del 31 gennaio e al presunto ferimento dell’agente di Polizia Alessandro Calista, il testo è pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il 24 febbraio, dopo quasi tre settimane di confronto politico e tecnico con il Quirinale. «Lo Stato deve dimostrare che non arretra davanti alla violenza» dichiarava all’epoca Giorgia Meloni. «Chi pensa di poter trasformare le città in campi di battaglia troverà una risposta ferma». 

    La norma che riformava la magistratura senza dirlo (e senza referendum)

    Nella versione iniziale, il punto più delicato riguardava il rapporto tra forze di polizia e vaglio della magistratura. Il cuore era l’introduzione di una forma di pre-filtro dell’azione penale, nei casi di illeciti commessi da agenti nel corso di manifestazioni pubbliche. Come segnalato dalla dottrina penalistica, il rischio evidenziato da più parti era quello di una compressione del principio di obbligatorietà dell’azione penale, mediante la creazione di una zona grigia sottratta alle garanzie tipiche dell’iscrizione nel registro degli indagati.

    Il testo finale, poi convertito, rappresenta una mediazione. La deroga esplicita all’obbligatorietà dell’azione penale non compare più nella versione definitiva. Al suo posto resta un meccanismo più attenuato: il pubblico ministero può procedere a un’annotazione preliminare in un modello separato quando appaia evidente la presenza di una causa di giustificazione, mantenendo comunque la titolarità e assicurando, almeno formalmente, l’azione penale. La logica del filtro non scompare, ma viene ricondotta entro una procedura già sperimentata che evita la creazione di un’area completamente sottratta al circuito ordinario della giurisdizione.

    Il fermo preventivo, una norma incostituzionale con il maquillage

    A questo si aggiungeva una seconda iniziativa, quella relativa al cosiddetto fermo preventivo nelle manifestazioni. Nella proposta iniziale del governo la misura era configurata in termini più ampi e meno vincolati al controllo giurisdizionale, suscitando rilievi, anche da parte del Quirinale, per il possibile contrasto con gli articoli 13 e 17 della Costituzione, relativi alla libertà personale e al diritto di riunione.

    Il testo approdato in Gazzetta è il risultato di questa mediazione. L’articolo 11-bis prevede che, nel corso di specifiche operazioni di polizia legate alle manifestazioni, «in presenza di un attuale pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica», gli agenti possano intervenire in via anticipata. Non sono chiari, però, i contorni del “pericolo” richiesto per giustificare il fermo: i canoni dell’ordine e sicurezza pubblica appaiono, infatti, estremamente ampi e idonei a far ricadere nell’operatività della norma anche comportamenti del tutto pacifici, come il blocco stradale (reato introdotto da questo Governo con il primo decreto sicurezza) o la manifestazione non autorizzata.

    In concreto, la norma stabilisce che gli agenti possano «accompagnare nei propri uffici persone […] rispetto alle quali […] sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo». Anche qui i dubbi restano molteplici: si tratta infatti di un intervento fondato non su un fatto già commesso, ma su una valutazione preventiva di pericolosità da parte della polizia. Il trattenimento è limitato nel tempo: la persona può essere trattenuta «comunque non oltre le dodici ore» ed è previsto il controllo successivo del pm: «dell’ora in cui è stato compiuto l’accompagnamento […] è data immediata notizia al pubblico ministero». Infine, è lo stesso pubblico ministero che, se riconosce che non ricorrano i presupposti del fermo, «ordina il rilascio della persona accompagnata». 

    In entrambi i casi, è evidente il tentativo di “costituzionalizzare” le misure, introducendo limiti temporali e un controllo, seppur successivo, dell’autorità giudiziaria. Ma la critica giuridica resta forte. Il Centro Studi Rosario Livatino ha osservato come la disposizione incida direttamente su libertà personale e libertà di riunione, richiamando la giurisprudenza costituzionale secondo cui ogni restrizione disposta dall’autorità di pubblica sicurezza richiede un controllo giurisdizionale pieno e motivato. Amnesty International Italia, già nella fase dello schema di decreto, ha parlato di misure «di dubbia costituzionalità» e «inclini a essere usate in modo arbitrario», sottolineando come il fermo preventivo si fondi su una valutazione di pericolosità costruita su comportamenti, oggetti o atteggiamenti, «in assenza di una concreta e immediata minaccia».

    Il problema, dunque, non è stato eliminato ma ridefinito. Le misure sono state ricondotte entro una cornice formalmente compatibile con la Costituzione, ma continuano a sollevare dubbi sia sul piano delle garanzie sia su quello dell’effettiva capacità di prevenire i disordini che intendono contrastare.

    L’abuso della decretazione d’urgenza è ormai sistemico

    Dopo una corsa contro il tempo, il decreto-legge entrato in vigore il 24 febbraio viene convertito proprio allo scadere dei termini. La Costituzione, all’articolo 77, prevede che i decreti-legge siano strumenti eccezionali, adottati “in casi straordinari di necessità e urgenza”. Una formula che, negli ultimi anni, si è progressivamente svuotata: la decretazione d’urgenza è diventata una tecnica ordinaria di produzione normativa, ben oltre l’attuale governo. La natura del decreto-legge resta però formalmente quella di un atto provvisorio che entra in vigore immediatamente dopo la pubblicazione, ma deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, pena la sua decadenza retroattiva. È un punto tutt’altro che tecnico: quando i decreti incidono su materie sensibili – in particolare il diritto penale o le libertà personali – la mancata conversione rischia di produrre un vuoto normativo e una forte incertezza giuridica, con effetti a catena su procedimenti, misure cautelari e diritti fondamentali. Questo rischio è stato sventato al fotofinish dal governo, che ha posto la questione di fiducia “sull’approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi” della legge di conversione del decreto.

    Lo scandaloso caso dei rimpatri da incoraggiare

    Il testo approvato è ampio e stratificato. Si compone di 33 articoli distribuiti in quattro capi e interviene su ambiti diversi, oltre a quelli al centro delle polemiche più accese: rafforza il DASPO urbano e introduce nuove “zone a vigilanza rafforzata”; inasprisce le sanzioni per alcuni reati, in particolare quelli legati alla resistenza e alla violenza; estende le ipotesi di arresto in flagranza differita; e interviene sulla disciplina dell’immigrazione, incidendo direttamente sui rimpatri.

    È proprio su quest’ultimo terreno che si è concentrata la tensione politica degli ultimi giorni. Al Senato, sotto forma di emendamento, viene inserito l’articolo 30-bis, che riconosce al difensore del cittadino straniero un compenso economico subordinato all’effettiva esecuzione del rimpatrio volontario. In altri termini, il pagamento è legato all’esito della procedura.

    La reazione del mondo giuridico è immediata. L’Unione delle Camere Penali Italiane parla apertamente di “apologia dell’infedele patrocinio”, denunciando una previsione che «trasforma il difensore in uno strumento delle politiche governative di remigrazione» e che risulta «incompatibile con la Costituzione e con i principi più elementari della deontologia forense». Una posizione condivisa da larga parte della dottrina. Su Sistema Penale la misura è stata sintetizzata come passaggio “dal legal aid alla remigration”: il difensore, da garante dei diritti, rischia di essere incorporato nella macchina amministrativa del rimpatrio.

    Il difensore, da garante dei diritti, rischia di essere incorporato nella macchina amministrativa del rimpatrio

    Il quadro si complica ulteriormente se si considera l’altra modifica introdotta in parallelo: la limitazione del gratuito patrocinio nei ricorsi contro le espulsioni. Il combinato disposto produce un effetto sistemico evidente: da un lato si riducono gli strumenti di difesa, dall’altro si incentiva economicamente l’esito favorevole all’amministrazione. Il nodo, qui, è prima ancora che deontologico, costituzionale. Il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 implica l’indipendenza del difensore e la separazione tra interesse del cliente e finalità dello Stato. Collegare il compenso all’esito del rimpatrio introduce un conflitto strutturale, che altera la funzione difensiva e incide sull’equilibrio tra individuo e potere pubblico.

    Il nodo, qui, è prima ancora che deontologico, costituzionale. Il diritto di difesa sancito dall’articolo 24 implica l’indipendenza del difensore e la separazione tra interesse del cliente e finalità dello Stato.

    Nei giorni precedenti alla conversione, il Quirinale fa sapere al governo che la norma sui rimpatri presenta criticità tali da mettere a rischio la firma del Presidente della Repubblica. I tempi parlamentari però sono esauriti: il decreto viene quindi approvato così com’è, ma subito affiancato da un correttivo: dopo il voto finale alla Camera, il governo approva un secondo decreto-legge sui rimpatri. La norma viene riscritta e il compenso, non più legato alla partenza dello straniero, è esteso oltre la sola avvocatura.

    Reprimere, reprimere, reprimere

    Si chiude così l’iter legislativo del quinto pacchetto di norme penali destinate a governare il cosiddetto “ordine pubblico”, bene giuridico sempre più prevalente sugli altri. Il vento della propaganda securitaria, la spinta remigrazionista e il fallimento al referendum Giustizia hanno contribuito a plasmare l’ennesimo intervento costruito sull’anticipazione della soglia repressiva e sulla compressione progressiva delle garanzie.

    Nel frattempo, le aule giudiziarie continuano ad affollarsi per processi politici, con un aumento significativo degli indagati per reati di piazza legati alle proteste di settembre, ottobre e novembre contro il genocidio del popolo palestinese da parte di Israele. Dopo Bologna, Torino, Genova e Firenze, anche a Milano sono state eseguite misure cautelari personali nei confronti di manifestanti della rete solidale alla Palestina. In questo quadro si inserisce anche il caso di Ahmad Salem, palestinese da un anno in carcere in alta sicurezza, condannato il 14 aprile a Campobasso a quattro anni di pena per aver detenuto video della resistenza palestinese e pubblicato su TikTok un contenuto contro Israele. Il reato per cui è stato ritenuto colpevole, come abbiamo scritto su Kritica, è stato introdotto proprio dallo scorso decreto sicurezza, un mese prima del suo arresto.


    © Kritica – Riproduzione parziale consentita dietro cortese richiesta e accordo, citando la fonte e inserendo il link all’articolo

    CREDITI FOTO: ANSA/TINO ROMANO. Torino, 20 dicembre 2025.

    Se hai apprezzato questo articolo o ti è parso interessante, sostieni il nostro lavoro con un contributo libero. Grazie!
    Leave A Reply