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La Corte di Appello di Torino si è pronunciata sul caso di Mohamed Shahin con un un’ordinanza di notevole portata innovativa.
La Corte ha riconosciuto, preliminarmente, sulla base di quanto previsto “dalla direttiva 2013/33/UE recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti” che per aver chiesto la protezione International nessuno può essere trattenuto in un CPR com’era avvenuto, invece, nel caso di specie. Ha riconosciuto perciò che, pur “in assenza di una espressa previsione legislativa” che preveda la possibilità di fare ricorso avverso il decreto di convalida dell’espulsione, il considerato n. 15 della direttiva 2013/33/UE – nonostante non sia stato recepito nel nostro ordinamento – deve considerarsi immediatamente esecutivo (la cosiddetta self- executing), in conformità con quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza 22932 del 2017.
Cosa dice il Considerato numero 15
della direttiva 2013/33/UE?
“Il trattenimento dei richiedenti dovrebbe essere regolato in conformità al principio fondamentale per cui nessuno può essere trattenuto per il solo fatto di chiedere protezione internazionale, in particolare in conformità agli obblighi giuridici internazionali degli Stati membri, e all’ articolo 31 della convenzione di Ginevra. I richiedenti possono essere trattenuti soltanto nelle circostanze eccezionali definite molto chiaramente nella presente direttiva e in base ai principi di necessità e proporzionalità per quanto riguarda sia le modalità che le finalità di tale trattenimento. Il richiedente in stato di trattenimento dovrebbe godere effettivamente delle necessarie garanzie procedurali, quali il diritto a un ricorso giudiziario dinanzi a un’autorità giurisdizionale nazionale”.
Nuove informazioni
Nel merito del ricorso, invece, la Corte ha rilevato che sono emerse “nuove informazioni” che mettono in discussione la legittimità del provvedimento del 28 novembre.
In primo luogo, sostiene il Giudice, il procedimento penale nei confronti di Mohamed Shanin per le dichiarazioni rese da questi in data è stato immediatamente archiviato dalla Procura della Repubblica di Torino in quanto tali dichiarazione sono “espressione di pensiero che non integra gli estremi di reato” e che, quindi, sono da ritenersi pienamente lecite in quanto rientranti nell’alveo degli artt. 21 Cost. e 10 CEDU; altro aspetto è la condivisibilità o meno di tali affermazioni e/o la loro censurabilità etica e morale, ma tale giudizio non compete in alcun modo a questa Corte e non può incidere di per sé solo sul giudizio di pericolosità in uno Stato di diritto, risultando quindi del tutto inconferente ai fini che interessano in questa sede, contrariamente rispetto a quanto sostenuto dalla Questura nelle note del 12.12.2025, una ritrattazione o meno delle predette dichiarazioni nell’udienza di convalida del trattenimento”.
Inoltre, il blocco stradale per il quale Shanin era stato denunciato, avvenuto in data 27 maggio 2025, era stato da questi posto in essere assieme ad altre numerose persone senza che il trattenuto ponesse in essere alcuna condotta violenta.
Da ciò discende che, allo stato, il trattenuto è “incensurato” e non rappresenta un “pericolo” per l’ordine pubblico.
Un impegno attivo per la salvaguardia dei valori costituzionali
A corollario di quanto detto, prosegue la Corte, è emerso dagli atti che il trattenuto, nella sua ventennale attività sul territorio nazionale, ha posto in essere “un concreto e attivo impegno in ordine alla salvaguardia dei valori su cui si fonda l’ordinamento dello Stato italiano” tra cui va annoverato anche la traduzione in arabo della Costituzione italiana.
Tutti questi elementi, messi assieme, consentono di escludere – secondo la Corte – la sussistenza di una concreta e attuale pericolosità ai sensi dell’art. 6 comma 2 d.lgs. 142/2015, il quale stabilisce, è bene precisare, che richiedente protezione internazionale possa essere “trattenuto” in casi specifici quali il rischio di fuga, la mancanza di documento di viaggio, la mancanza di un indirizzo affidabile, l’inadempimento agli obblighi di presentarsi alle autorità, la mancanza di risorse finanziarie o l’utilizzo sistematico di dichiarazioni false sulle proprie generalità.
Tutti elementi che, nel caso di specie, difettano, visto il fatto che Shanin risiede da oltre 20 anni nel quartiere San Salvario di Torino, lavora, è integrato nel tessuto sociale, possiede regolari documenti, ecc.
Non abbiamo dubbi che l’ordinanza della Corte di Appello di Torino sarà oggetto di aspra critica politica ma essa si pone nel solco dei principi cardine stabiliti in questa materia dalla Cedu e dalla Suprema Corte di Cassazione. E conferma, se ce ne fosse bisogno, che, nel nostro paese, non si può essere perseguiti per un “reato d’opinione” e che la pericolosità sociale di una persona non è legata al suo pensiero, per quanto esso possa essere deprecabile.
PHOTO CREDITS: ANSA/TINO ROMANO

