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Con una lettera inviata dal ministro Crosetto al suo omologo in Israele, Katz, il governo italiano ha sospeso il rinnovo del Memorandum d’Intesa fra Italy e Israele in materia di cooperazione nel settore militare e della difesa. Il documento era stato originariamente firmato a Parigi il 16 giugno 2003 e ratificato con Legge n. 94 del 17 maggio 2005, entrata in vigore a giugno del 2005 in Italia, e ad aprile del 2006 in Israele. Il rinnovo sarebbe scattato, fino al 2031, a partire da oggi 14 aprile 2026, ma la lettera di Crosetto è stata inviata proprio ieri, secondo quanto confermato da diverse fonti sia a Kritica, sia ad altre testate come per esempio Public Policy. Secondo il testo dell’accordo stesso, se quella che è stata inviata è – come dovrebbe essere a rigore – una “denuncia”, ora dovrebbe aprirsi una finestra di tempo di sei mesi durante la quale affrontare i punti di controversia fra le parti.
Il governo israeliano ha minimizzato l’importanza dell’evento, ma il Memorandum rappresenta in verità un documento di cooperazione importante con notevoli implicazioni sia sul piano della ricerca e sviluppo dell’industria militare e cybertecnica, sia sul piano della cooperazione in materia giudiziaria. Le ragioni per cui il Meloni government ha preso una simile decisione sono state spiegate in modo vago, ma più fonti confermano che decisivo sarebbe stato l’ultimo attacco a un convoglio italiano di UNIFIL, avvenuto in Libano il 7 aprile scorso, dopo il quale il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva convocato l’ambasciatore israeliano in Italia.
A beneficio dei lettori, pubblichiamo qui integralmente il testo del Memorandum.
Premessa
ITMOD e ISMOD, qui di seguito definite “le Parti”, riconoscendo l’importanza della cooperazione fra i due Ministeri e le rispettive Forze di Difesa, esprimendo il desiderio che i Ministeri e le rispettive Forze di Difesa cooperino a vantaggio di entrambi, sulla base di reciproco rispetto, fiducia e riconoscimento degli interessi delle Parti, convinti che la cooperazione fra le Parti contribuisca ad una migliore comprensione delle rispettive necessità nel settore militare e della difesa e consolidi le rispettive capacità di difesa, in uno spirito di apertura e comprensione reciproca e nel quadro stabilito dalle leggi ed i regolamenti italiani e israeliani, convenendo che il presente MoU funge da MoU Generale fra le Parti e che, per le attività specifiche da svolgere ai sensi del presente MoU, saranno discussi e concordati specifici Accordi di Attuazione, le Parti hanno concordato le seguenti intese:
Articolo 1 – Parte Generale
- In caso di controversie fra i presenti Termini e Condizioni e gli Accordi di Attuazione, avranno la precedenza i Termini e le Condizioni del presente MoU e la controversia sarà risolta in base ai medesimi.
- Le Parti convengono che una Parte che riscontri contraddizioni fra i presenti Termini e Condizioni ne informerà l’altra Parte allo scopo di risolverle al più presto.
- Le Parti collaboreranno di comune accordo e in conformità con le rispettive leggi ed impegni internazionali, al fine di incoraggiare, agevolare e sviluppare la cooperazione nei settori militare e della difesa, su una base di reciprocità.
Articolo 2 – Obiettivi dell’Intesa
- Entrambe le Parti del presente MoU convengono di stabilire rapporti reciproci fra i Ministeri della Difesa e le loro Forze Armate, al fine di stabilire una cooperazione nei settori della difesa, il che consentirà loro di aumentare le capacità di difesa.
- La cooperazione fra le Parti riguarderà i seguenti settori:
- Industria della difesa e politica di approvvigionamento di competenza dei Ministeri della Difesa
- Importazione, esportazione e transito di materiali militari e di difesa
- Operazioni umanitarie
- Organizzazione delle Forze Armate, struttura e materiali di reparti militari e gestione del personale
- Formazione/Addestramento
- Questioni ambientali e inquinamento provocati da strutture militari
- Servizi medici militari
- Storia militare
- Sport militari
La cooperazione militare non si limiterà ai settori sopra menzionati. Le Parti cercheranno nuovi settori di cooperazione di interesse reciproco.
Articolo 3 – Principi che Disciplinano la Cooperazione
- Riunioni dei Ministri della Difesa, dei Comandanti in Capo, dei loro Vice e di altri ufficiali autorizzati dalle Parti
- Scambio di esperienze fra gli esperti delle Parti
- Organizzazione e attuazione delle attività di addestramento e delle esercitazioni
- Partecipazione di osservatori alle esercitazioni militari
- Contatti fra le Istituzioni Militari e di Difesa analoghe
- Discussioni, consultazioni, riunioni e partecipazione a convegni, conferenze e corsi
- Visite di navi e aeromobili militari e ad impianti
- Scambio di informazioni e pubblicazioni educative
- Scambio di attività culturali e sportive
- Le Parti intendono altresì agevolare l’attuazione della cooperazione nei settori militare e della difesa con lo scambio di dati tecnici, informazioni e hardware; conseguendo una migliore comprensione delle necessità militari e di difesa e delle relative soluzioni tecniche, tramite la cooperazione nella ricerca, nello sviluppo e nella produzione.
- Le Parti incoraggeranno le rispettive industrie nella ricerca di progetti e materiali di interesse per entrambe le Parti. Tale cooperazione riguarderà la ricerca, lo sviluppo e la produzione.
- Ai fini del presente MoU, per “informazioni tecniche” si intendono tutti i dati tecnici o commerciali e le informazioni operative, comprese, ma non esclusivamente, le informazioni riservate, quelle sui clienti, il know-how, i brevetti ed il software per computer.
- Le informazioni tecniche, compresi i Pacchetti sui Dati Tecnici (“TDP”), fornite all’altra Parte allo scopo di offrire o presentare offerte, ovvero dare esecuzione ad un contratto in materia di difesa, non saranno usate per scopi diversi senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono.
- In nessun caso le informazioni tecniche, i TDP o i prodotti da essi derivati saranno trasferiti a Paesi Terzi o Parti Terze, senza il previo consenso scritto della Parte da cui provengono.
- Le Parti, in conformità con le rispettive Leggi e Regolamenti, concederanno un trattamento adeguato alle offerte di materiali, servizi e know-how per la difesa provenienti dall’altra Parte.
- Le Parti si adopereranno al massimo per contribuire, ove richiesto, a negoziare licenze, royalties ed informazioni tecniche, scambiate con le rispettive industrie. Le Parti faciliteranno inoltre la concessione delle licenze di esportazione necessarie per la presentazione delle offerte o proposte richieste per dare esecuzione al presente MoU, conformemente alle rispettive Legislazioni Nazionali delle Parti.
- Il presente MoU non si riferisce a questioni che non sono di competenza delle Parti.
- I termini e le condizioni delle specifiche e definite attività progettate per essere svolte ai sensi del presente MoU saranno concordati separatamente, nell’ambito di un “Accordo di Attuazione”. Il presente MoU Generale si applicherà ad ogni Accordo di Attuazione fra le Parti.
Articolo 4 – Copertura delle Spese
Ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative al presente MoU ed alla sua esecuzione, tranne i casi in cui le Parti concordino diversamente valutando caso per caso.
Articolo 5 – Disposizioni in Materia di Sicurezza
Resta inteso che le attività da svolgere ai sensi del presente MoU saranno soggette all’Accordo di Sicurezza firmato dalle competenti Autorità di Sicurezza delle due Parti, il 5 ottobre 1987.
Articolo 6 – Giurisdizione
Le Autorità dello Stato Ricevente avranno diritto di esercitare la giurisdizione sui membri delle Forze in Visita per tutte le questioni relative a reati commessi sul loro territorio, passibili di pena ai sensi della legislazione dello Stato Ricevente. Tutte le condanne penali saranno eseguite nell’ambito del sistema penale dello Stato Inviante, in conformità con gli accordi e le convenzioni in vigore fra le Parti. Le autorità dei due Stati si forniranno assistenza reciproca, in conformità con la Convenzione Europea sull’Assistenza Reciproca in Materia Penale, del 1959.
Articolo 7 – Risarcimento dei Danni
Il risarcimento dei danni, provocati dal personale militare della Parte Inviante durante o in relazione alle missioni/esercitazioni, sarà a carico della Parte Inviante. Nel caso in cui il danno riguardi il personale, le attrezzature e le infrastrutture militari, le eventuali controversie fra le Parti ed il risarcimento dei danni saranno concordati di comune accordo.
Articolo 8 – Riunioni Periodiche
- Le Parti convengono di tenere riunioni periodiche per seguire l’attuazione del presente MoU. Nel corso delle riunioni i rappresentanti cercheranno nuovi settori di potenziale cooperazione.
- Le Parti incoraggeranno altresì riunioni fra i rappresentanti degli Enti governativi o privati, delle Forze Armate, delle Unità e dei Reparti di entrambi i Paesi, nonché lo scambio di Delegazioni Militari e di Difesa.
- Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si svolgeranno alternativamente in Italia e in Israele, al fine di redigere e concordare specifici Accordi di Attuazione per dare esecuzione al presente MoU.
Articolo 9 – Entrata in Vigore, Durata e Modifica del MoU
- Il presente MoU entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti si saranno comunicate ufficialmente l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica.
- Il presente MoU può essere emendato in qualsiasi momento, tramite Note Ufficiali.
- Il presente MoU, che resterà in vigore per cinque anni, sarà prorogato automaticamenteper periodi aggiuntivi di cinque anni in assenza di una notifica scritta dell’intenzione di denunciarlo inviata da una Parte all’altra. In tal caso cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.
- In caso di denuncia, le Parti si adopereranno per portare a termine le attività da completare ed avvieranno le consultazioni per risolvere le questioni oggetto di contenzioso.
Articolo 10 – Composizione delle Controversie e Arbitrato
- Qualora dovessero insorgere controversie fra le Parti al presente MoU, le Parti compiranno, in prima istanza, ogni sforzo ragionevole per pervenire ad una intesa amichevole.
- Nel caso in cui le Parti non riescano a pervenire a tale accordo, esse convengono di sottoporre la controversia all’arbitrato del Direttore Generale dell’ISMOD e, a seconda dell’argomento, al Capo di Stato Maggiore o al Segretario Generale dell’ITMOD. Qualsiasi decisione adottata o lodo emesso in base all’arbitrato saranno definitivi e vincolanti per le Parti del presente MoU.
- Durante il contenzioso, la controversia e/o l’arbitrato, le Parti continueranno ad espletare tutti gli obblighi di cui al presente MoU.
- Tutte le procedure arbitrali si svolgeranno in lingua inglese.
- Le Parti convengono che le procedure arbitrali si svolgeranno in maniera riservata e saranno soggette alle disposizioni di sicurezza del presente MoU.
- Ciascuna Parte sarà responsabile delle spese sostenute nel corso delle procedure di arbitrato.
- In caso di controversia o necessità di interpretazione, il presente MoU non sarà sottoposto ad alcun Tribunale Nazionale o Internazionale.
Articolo 11 – Notifiche
- Tutte le comunicazioni provenienti dalle due Parti saranno scritte e in lingua inglese.
- I punti di contatto per il presente MoU saranno i seguenti:
- Per l’Italia: Ministero della Difesa italiano – Capo Divisione Pianificazione e Politica Stato Maggiore Difesa
- Per Israele: Ministero della Difesa Israeliano – Direttore Divisione Europea Dipartimento Affari Esteri
Fatto a Parigi il 16 giugno 2003 in due originali, in lingua inglese.
Per il Governo della Repubblica Italiana
Il Ministro della Difesa: On. Antonio MARTINO
Per il Governo dello Stato di Israele
Il Ministro della Difesa: Gen. C.A. Shaul MOFAZ
PHOTO CREDITS: Ministry of Defence


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